Nel territorio del Comune di Roma non possono essere eseguite senza autorizzazione del Sindaco le opere seguenti:
- costruzione, restauro, riattamento, trasformazione in genere, demolizioni anche parziali, sia interne che esterne, di edifici e di muri di cinta;
- scavi, rinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee;
- apertura al pubblico transito di strade private;
- coloritura e decorazioni dei fabbricati e dei muri di cinta in genere, visibili all’esterno e anche all’interno per i fabbricati aventi carattere artistico;
- apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico;
- collocazione di insegne di mostre e vetrine per botteghe, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo venga esposto o affisso all’esterno dei fabbricati.
L’autorizzazione non è richiesta per i seguenti lavori sempre che non debbano essere eseguiti negli stabili dichiarati d’importante interesse:
- demolizione o ricostruzione parziale o totale dei pavimenti;
- coloriture interne;
- impianti per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ed opere inerenti, salva l’osservanza delle disposizioni sancite da leggi o da altri regolamenti.
Ogni opera, in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice o armato abbiano funzioni essenzialmente statiche o comunque interessino l’incolumità delle persone, dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull’esercizio professionale.
La domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nell’art. 1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori e deve contenere: l’obbligo ad osservare le norme particolari dei Regolamenti di edilizia e di igiene del Comune, l’elezione di domicilio in Roma, l’indicazione del nome del costruttore e dell’assistente debitamente abilitati; oltre quelle altre formalità richieste dalle disposizioni regolamentari del Comune.
Gli eventuali cambiamenti del direttore dei lavori, del costruttore o dell’assistente dovranno essere preventivamente denunciati.
Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere ingegneri o architetti, abilitati ad esercitare la professione nello Stato, ovvero geometri o periti industriali edili, parimenti abilitati al detto esercizio, nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale dalle disposizioni speciali che li riguardano.
Il Sindaco può, eccezionalmente, accettare domande di concessione di costruzioni firmate da chi non sia proprietario purché dalle domande stesse o da altro atto risulti il consenso scritto dal proprietario, la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge, e sempre che il richiedente offra, a giudizio dell’amministrazione, garanzie sufficienti per il buon uso della licenza.