Segnalazione dei cantieri
Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni, o grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprendano opere edilizie di
qualche importanza, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
1) il nome e cognome del proprietario del fondo o l’indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
2) il nome e cognome del progettista e direttore della costruzione;
3) il nome e cognome del costruttore che ha assunto la esecuzione dell’opera e quello dell’assistente.
Recinzione e illuminazione della zona dei lavori
Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabbricato o un muro di cinta, dell’altezza di oltre 4 m dal livello
stradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale e disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima
di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all’opera con un assito di aspetto decente.
Nell’autorizzazione ad eseguire tali opere è stabilito lo spazio del suolo pubblico o d’uso pubblico che lo steccato può recingere
e l’altezza dello stesso.
I serramenti delle aperture d’ingresso in tali recinti debbono aprirsi all’interno, essere muniti di serrature o catenacci ed essere
mantenuti chiusi nelle ore di sospensione del lavoro.
Tutti i materiali e gli ordigni di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell’interno del recinto.
Gli assiti o altri ripari debbono essere provvisti, ad ogni angolo, di lanterna rossa collocata in modo e di tali dimensioni da essere facilmente visibile.
Le lanterne debbono essere mantenute accese, a cura di chi fabbrica, durante l’intero orario della pubblica illuminazione
stradale.
Deroga alle norme sulla segnalazione e recinzione dei cantieri
Alle disposizioni precedenti può essere derogato:
a) quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, nei quali casi il Comune può consentire che in luogo dell’assito si appongano i soli segnali luminosi di cui sopra;
b) quando si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti, o quando all’osservanza delle disposizioni stesse ostino ragioni di pubblico transito.
In tali casi debbono collocarsi nella via sottostante due o più idonei segnali che avvertano i passanti del pericolo.
Quando non sia autorizzata la costruzione dell’assito, il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico non può essere costruito
ad altezza minore di 2,50 m misurati dal suolo al punto più basso dell’armatura del ponte, e deve avere il piano eseguito in
modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
Ponti e scale di servizio
I ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature, debbono essere poste in opera con le migliori
regole dell’arte e in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali. Le funi delle burbere o delle macchine, con le quali vengono sollevati da terra ai ponti di servizio i materiali di costruzione, debbono essere munite di organi di agganciamento di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali o dei recipienti che li contengono.
Le impalcature dei ponti e delle andatoie debbono essere munite, a modo di riparo, da mancorrente o barriera solida fissata
all’altezza di 1 m circa dall’impalcatura. Tali difese debbono essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi
qualche pericolo.
Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente ed in ogni caso
non minore di 20 cm.
I traversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio.
Ogni piano compiuto deve essere ricoperto con tavolato generale fino a che non sia costruita la volta o il solaio definitivo.
Ponti di servizio e assi a sbalzo su suolo pubblico
È vietato costruire ponti per fabbricare e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza l’autorizzazione comunale, la quale,
peraltro, non esonera l’interessato dall’adottare ogni maggiore cautela a garanzia della pubblica incolumità.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di mancanza di cautele nella posa di assi a sbalzi, il Comune ha facoltà di ordinare l’immediato sgombero del ponte e la rimozione delle assi.
Ponti a sbalzo ed armature eccezionali
Per la costruzione di ponti a sbalzo e per il collocamento di armature eccezionali per opere monumentali e di quelle necessarie
ad elevare grandi pesi, come statue, grossi monoliti e simili, è necessaria una speciale preventiva autorizzazione.
Responsabilità degli esecutori di opere
Nonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilità circa l’idoneità dei medesimi, come di
ogni altro mezzo d’opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni a coloro che ne curano l’esecuzione. Essi debbono porre la
maggior cura per evitare ogni pericolo nell’esecuzione degli sterri, nell’assicurare e sbadacchiare i cavi, nelle armature delle
volte e loro disarmo, nell’elevazione dei carichi, nell’assicurare provvisoriamente ogni opera sporgente, come pianciti di
balconi, cornici e simili, nell’eliminare legnami, cordami, attrezzi deteriorati e consumati, nell’evitare l’accumulo di materiali su
ponti in quantità eccessiva e nell’eseguire le demolizioni.
Il Sindaco ha facoltà di controllare mediante funzionari ed agenti l’osservanza di queste disposizioni e di imporre maggiori
eventuali cautele.
La sorveglianza da parte del Comune non attenua in alcun modo la responsabilità dei diretti esecutori dei lavori.
Installazioni obbligatorie nei cantieri edilizi
I cantieri destinati a lavori edili di notevole importanza devono essere provvisti di una razionale latrina e di una installazione provvisoria di cucina e lavatoio.
Scarico di materiali – Demolizioni
È vietato gettare, tanto dai ponti di servizio, quanto dai tetti o dall’interno delle case, materiali di demolizione o altro. Tali materiali debbono essere posti in panieri o incanalati in condotti chiusi e fatti scendere con le dovute precauzioni, ammucchiati nei cortili o entro gli steccati, poscia trasportati agli scarichi.
Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere mediante sufficienti bagnature.
Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade
Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l’estensione dei suoi lavori e nelle immediate
vicinanze.
Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere
trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.
Il costruttore deve provvedere che i carri all’uopo impiegati siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto.
Quando si verifichi uno spargimento qualunque di materiale, deve il costruttore immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si è verificato.
Scarichi pubblici
I luoghi per gli scarichi pubblici sono fissati dall’Ufficio tecnico del Comune, sentito, ove d’uopo, l’Ufficiale sanitario, e di essi
è data l’indicazione nella licenza rilasciata dal Comune.
I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno
delle acque.
Rimozione degli steccati
Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il
servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.
Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, deve fare eseguire quelle ritenute necessarie per
togliere eventuali sconci e pericoli per l’incolumità e l’igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite. In caso di
inadempimento di tale prescrizione, il Comune può procedere alla esecuzione di ufficio, e a spese del proprietario, delle opere
di cui sopra.
Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiali, ponti e
puntellature.
Divieto di servirsi di acqua delle fontanelle pubbliche e dei canali
Nessuno può servirsi, per le costruzioni, dell’acqua defluente da pubbliche fontanelle o corrente nei fossi e canali pubblici, né
deviarne o impedirne il corso in qualsiasi modo, senza permesso del Comune.