La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia constatata l’osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di igiene e solo dopo spirati sei mesi dalla copertura dell’edificio. I mesi da novembre a febbraio sono valutati ciascuno per metà, e quelli dal giugno al settembre ciascuno per uno e mezzo. Il rilascio della licenza di abitabilità è subordinato inoltre al pagamento di tutte le somme dovute per tasse ed imposte di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salva la successiva definizione delle eventuali contestazioni pendenti.
Può in via eccezionale rilasciarsi la licenza di abitabilità anche prima del termine suindicato di sei mesi, quando trattasi di fabbricati molto aerati ed assolati o di altezza limitata o costruiti con muri sottili prevalentemente in mattoni o provvisti di regolare ed efficace impianto di riscaldamento.
Per gli stabili in condominio, i quali non rispondono in ogni loro parte alle condizioni di abitabilità prescritte dai vigenti regolamenti, può farsi luogo al rilascio della licenza di abitabilità con esclusione degli appartamenti che presentino irregolarità, sempre che le irregolarità stesse consistano in lievi modifiche abusive circoscritte nell’ambito dei singoli appartamenti stessi, e che, in ogni modo, non costituiscano motivi di inabitabilità per l’intero stabile.
Per ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l’incolumità delle persone, la relativa licenza di abitabilità sarà rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte degli interessati, della licenza prefettizia d’uso della costruzione di cui all’art. 4 della Legge 3 febbraio 1930 n. 373, parte II