Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le
seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per
ciascuna unità immobiliare
36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle
somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente
autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del
codice civile
Fonte: Agenzia delle Entrate – L’agenzia informa: (Febbraio 2018)