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Superbonus: asseverazione da parte di un soggetto non titolato

Quali sono le conseguenze derivanti dal rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non titolato?

Il comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che ai fini del Superbonus e dell’opzione prevista dal successivo articolo 121:

  • i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute
    in relazione agli interventi agevolati.

Relativamente agli interventi di risparmio energetico, l’articolo 1, comma 3, lettera h) del decreto interministeriale 6 agosto 2020 definisce il «tecnico abilitato»  60 il «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali».

Il rilascio delle predette asseverazioni costituisce una delle condizioni alle quali è subordinata la fruizione del Superbonus. Pertanto, il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.

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