Quali sono le conseguenze derivanti dal rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non titolato?
Il comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che ai fini del Superbonus e dell’opzione prevista dal successivo articolo 121:
- i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati.
Relativamente agli interventi di risparmio energetico, l’articolo 1, comma 3, lettera h) del decreto interministeriale 6 agosto 2020 definisce il «tecnico abilitato» 60 il «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali».
Il rilascio delle predette asseverazioni costituisce una delle condizioni alle quali è subordinata la fruizione del Superbonus. Pertanto, il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.